Art. 1.
(Istituzione dell'aeroporto civile di Sibari).

      1. È istituito l'aeroporto civile di Sibari, quale opera di infrastrutturazione strategica per lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, di seguito denominato «aeroporto».
      2. La giunta regionale della Calabria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale si dovrà procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate.